STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE
SALENTO GIALLOROSSO
Art. 1
L’ Associazione “Salento Giallorosso 1908 – Coordinamento Clubs", si è costituita nel ’anno 2002 con l’obbiettivo di far crescere l’interesse nei confronti della squadra del LECCE è organizzare il tifo dentro è fuori lo stadio ,avviare i giovani allo sport con sani principi sportivi .
Art. 2
L’ Associazione ha durata illimitata, non ha scopi di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale. L’ Associazione ha lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati. In particolare l’ associazione orienterà la propria attività nel settore del gioco del calcio con una professione di simpatia nei confronti della squadra e dei colori della U.S. Lecce.
Art. 3
L’ associazione è strutturata in sezioni esterne, ed in un Centro di Coordinamento Clubs. La compagine sociale del Centro di Coordinamento è costituita dalle sezioni esterne. Il detto Centro di Coordinamento ha sede in Lecce alla Via 95° Reggimento Fanteria, 114. Le sezioni esterne sono istituite su domanda scritta ed esercitano la propria attività a seguito di regolare nullaosta dell’ associazione. Le sezioni esterne devono accettare incondizionatamente il presente statuto ed uniformarsi al suo contenuto; hanno piena autonomia amministrativa, salvo l’ obbligo di corrispondere al Centro Coordinamento una quota di affiliazione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione
Art. 4
L’ anno sociale decorre dal 1° Luglio e si chiude il 30 giugno, la convocazione dell’ Assemblea ordinaria deve avvenire entro tre mesi dalla chiusura dell’ anno sociale, convocata dal Consiglio di Amministrazione ( C.d.A.) per l’ approvazione del rendiconto morale e finanziario e per le elezioni del C.d.A. secondo le norme statuarie in vigore.
Patrimonio Sociale ed esercizi sociali
Art. 5
Il patrimonio e le entrate dell’ Associazione sono costituiti:
a) Dalle quote di adesione stabilite e carico dei Soci;
b) Da contributi, lasciti, donazioni che da qualsiasi ente, pubblico o privato,
possano ad essa pervenire ed essere regolarmente accettati dall’ Associazione;
c) Dai trofei aggiudicati definitivamente dall’ Associazione;
d) Dalla vendita di materiale, attrezzi ed indumenti;
e) Dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
f) Da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all’ Associazione stessa;
g) Da introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni;
h) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’ attivo sociale.
Art. 6
Per essere ammessi all’ Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, su apposito modulo predisposto; all’accettazione della domanda da parte del C.d.A. il nuovo socio deve versare la quota annua anticipata, che sarà stabilita annualmente dal C.d.A..
Non possono fare parte dell’Associazione e ricoprirne cariche statutarie coloro i quali siano stati condannati per delitti con sentenza passata in giudicato.
Tutti i soci hanno i seguenti diritti:
a) Frequentare la sede dell’ Associazione;
b) Partecipare alle attività dell’Associazione;
c) Ricevere le eventuali pubblicazioni e le informazioni necessarie per collaborare alla attuazione degli scopi dell’ Associazione.
La qualità di socio si perde:
a) Per dimissioni comunicate al C.d.A. dell’ Associazione;
b) Per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti;c
) Per sopravvenuta incompatibilità.
Organizzazione associativa
Art. 7
Sono organi dell’ Associazione:
a) L’ assemblea dei soci;
b) Il C.d.A.;
Sono soci dell’ Associazione “ Salento Giallorosso 1908 – Coordinamento Clubs" tutte le sezioni esterne della detta Associazione. Ogni sede esterna partecipa all’assemblea dei soci e viene rappresentata dal Presidente della Sezione o da un suo delegato.
L’ assemblea è costituita dai soci che, in regola con i versamenti delle quote sociali, hanno diritto di voto.
L’assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione per la discussione della relazione generale del C.d.A. stesso e per l’ approvazione del rendiconto di gestione, almeno una volta l’ anno. Inoltre è convocata tutte le volte che il C.d.A. o 1/5 dei socio regolarmente iscritti lo ritenga necessario. L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l’ assemblea e deve contenere data e ora della riunione e dell’ ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 8
L’ assemblea dei soci:
I. Nomina il C.d.A.;
II. Delibera su questioni di particolare importanza riguardanti l’attività della Associazione e sugli argomenti del giorno sottoposti dal C.d.A.;
III. Delibera a maggioranza di almeno 2/3 dei votanti sulle modifiche dello Statuto;
IV. Delibera con maggioranza di almeno 2/3 dei votanti circa lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
L’Assemblea è ritenuta valida se alla data e all’orario fissati per la prima convocazione è presente almeno il 51% degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
E’ approvata la deliberazione che ottiene la maggioranza dei voti espressi.
Art. 9
Il C.d.A. è costituito da cinque membri. I componenti del C.d.A. devono essere espressione dei circoli regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti delle quote.
Il C.d.A. elegge al proprio interno un Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il C.d.A. si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri.
Il C.d.A. ha il compito di:
I. Attuare gli indirizzi dell’Assemblea, deliberando le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell’ Associazione;
II. Provvedere all’ amministrazione ordinaria e straordinaria;
III. Riferire annualmente all’ Assemblea sull’ attività dell’ Associazione;
IV. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci, senza obbligo di motivazione;
V. Fissare le quote annuali di associazione per i soci;
VI. Può affidare, sempre sotto la propria direzione e responsabilità, a Consiglieri o Soci,
VII. l’organizzazione di singoli rami di attività, interne o territoriali, o delle singole iniziative deliberate;
VIII. Può costituire commissioni per lo studio di argomenti riguardanti gli scopi della Associazione, sceglierne i componenti oltre che fra i Consiglieri e i Soci, anche tra i membri estern
Art. 10
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza dell’ Associazione; in caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano.
Il Presidente distribuisce tra i Consiglieri gli incarichi di Vice Presidente, di Tesoriere e di Segretario. Nomina altresì un addetto stampa anche esterno all’ Associazione.
Il Presidente del C.d.A. ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione verso i terzi; in caso di urgenza ha la facoltà di adottare provvedimenti di competenza del C.d.A. al quale saranno successivamente sottoposti per la formale approvazione.
Il Presidente può essere rieletto e dura in carica due anni.
Art. 11
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’ esercizio delle sue funzioni.
Redige i verbali delle riunioni dell’ Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.
Dà esecuzione alle deliberazioni adottate.
Art. 12
Il tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa curandone la registrazione e provvede alla compilazione del rendiconto annuale.
Scioglimento
Art. 13
Lo scioglimento dell’Associazione può essere liberato dall’Assemblea straordinaria dei soci opportunamente convocata, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale disponibile al momento dello svolgimento. In ogni caso, le eventuali attività, siano esse premi o qualsiasi altro cespite patrimoniale, devono essere destinati a scopi sportivi o assistenziali con esclusione della suddivisione tra i soci.
Controversie
Art. 14
Tutti le eventuali controversie sociali tra associazioni e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dall’ Assemblea dei soci, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 15
Per quanto non previsto dal presente statuto si farà ricorso alle disposizione del D.Lgs. 460/97 ed alle norme del Codice Civile.