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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE |
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ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FINALITA’
L’ Associazione “Salento Giallorosso 1908 – Centro Coordinamento Clubs", si è costituita nell’anno 2002 con l’obiettivo di far crescere l’interesse nei confronti della squadra del LECCE organizzare il tifo dentro e fuori lo stadio ,avviare i giovani allo sport con sani principi sportivi.
L’Associazione ha sede a Lecce in Viale della Libertà n°178.
L’Associazione, non ha scopo economico (lucro), è regolamentata dagli art.14 e seguenti del codice civile ed è apolitica, apartitica e aconfessionale. L’Associazione è basata sullo spirito di gruppo e cioè di quanti amano lo sport del gioco del calcio, ha carattere culturale e sportivo e si configura comunque quale Ente non commerciale senza scopo di lucro.
L’Associazione, a mezzo dei propri Organi si propone di:
- Promuovere, organizzare e sviluppare le Organizzazioni di tifosi legalmente costituite ed operanti ed i Centri di Coordinamento (di seguito entrambi saranno denominati quali "Organizzazioni di Tifosi" o più semplicemente "Organizzazioni") con il fine di ottenere il maggior numero possibile di sostenitori delle singole squadre affiliate, nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, nell’osservanza delle leggi dello stato e delle direttive morali di comportamento, ciò anche al fine di garantire il tifo e la presenza dei vari colori sociali negli stadi; in tale contesto altresì promuove, organizza e sviluppa le Organizzazioni dei Tifosi regolarmente costituite ed operanti, attuandone le finalità ed incrementandone il prestigio e la funzionalità sociale, effettuando altresì il coordinamento a livello nazionale ed internazionale;
- Promuovere, organizzare e sviluppare le attività di cui al punto 1) al fine di accreditare l’ Associazione. quale ente di massima rappresentatività del tifo organizzato, secondo i principi di "legalità" e di "cultura sportiva" ;
- Promuovere, organizzare e sviluppare il “Club Salento Giallorosso" quale espressione del tifo;
- Favorire la promozione dei valori sportivi tra i frequentatori degli stadi calcistici, favorendo l’adesione personale e la pratica dei principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica, dei principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza in particolare da parte dei sostenitori più appassionati delle squadre di calcio. Tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza negli stadi calcistici e favorire una appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di quello giovanile, agli eventi sportivi;
- Collaborare ed interloquire con le Istituzioni calcistiche, parlamentari, governative, ecc. (nazionali ed internazionali), quale organo consultivo e di rappresentanza del tifo organizzato, al fine di garantire un contributo qualificato di scienza, di conoscenza e di sapere, in ordine alle problematiche afferenti il "gioco del calcio" nelle sue più ampie espressioni ed articolazioni, anche mediante l’eventuale costituzione di un “Ufficio Tifosi" a livello istituzionale che riconosca ed accrediti le singole Organizzazioni di tifosi, anche con compiti di vigilanza e di monitoraggio;
- Promuovere la sensibilità della "cultura sportiva" a livello internazionale stimolando la costituzione e la gestione di Organizzazioni internazionali con le medesime finalità;
- Organizzare manifestazioni, tavole rotonde, dibattiti, manifestazioni culturali e sportive e promuovere azioni di volontariato;
- Organizzare e promuovere pubblicazioni periodiche;
- Organizzare e promuovere momenti di reciprocità e di gemellaggio tra le organizzazioni di tifosi affiliate;
- Organizzare attività di "support assistance";
L’Associazione può svolgere ogni attività, anche economica, connessa o utile al perseguimento dello scopo sociale, quali l’organizzazione di corsi di istruzione ed educazione sportiva, l’organizzazione di manifestazioni sportive, l’organizzazione di viaggi e trasferte, la vendita e la distribuzione di titoli di accesso a manifestazioni sportive e non sportive, l’organizzazione di manifestazioni o raduni, feste, eventi, convegni, etc., la predisposizione di “coreografie" da stadio, la stipulazione di accordi e convenzioni con società sportive, enti pubblici e/o privati, la raccolta di fondi per iniziative benefiche, gemellaggi con altre consimili associazioni. |
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ART. 2 – SOCI
Sono soci ordinari dell’Associazione tutte le Organizzazioni di Tifosi ed i Club,che rappresentano Sezioni esterne al Centro di Coordinamento, legalmente costituiti ed operanti riconosciuti dall’Associazione in quanto costituiti nei modi, nelle forme, alle condizioni e nei termini previsti dall’ordinamento nazionale, in regola con il pagamento della quota annuale di affiliazione.Tali sezioni hanno una propria autonomia sia giuridica che gestionale (ogni sezione deve redigere un regolamento interno!) e ciascuna è rappresentata da un Presidente che è anche il legale rappresentante della stessa.
Ad essa può tuttavia aderire, previa accettazione del Consiglio Direttivo, in qualità di Socio simpatizzante, qualsiasi sodalizio o centro che ne condivida lo spirito e le finalità.
All’Associazione non possono aderire, in qualità di Soci le Organizzazioni di tifosi i cui soci o associati siano destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO), o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Qualora dovessero pervenire più richieste di adesione in qualità di Soci, da parte di più organizzazioni riconducibili a tifosi delle medesima squadra o società di calcio, sarà prerogativa esclusiva del Consiglio Direttivo di convocare un’apposita riunione, la quale, dopo aver approfondito le ragioni di una ulteriore adesione di una rappresentanza del tifo della stessa squadra o società di calcio in seno all’ Associazione, delibererà con esplicita motivazione circa l’ammissione o la non ammissione, avendo a riguardo la finalità istituzionale dell’accreditamento dell’Associazione quale ente di massima rappresentatività del tifo organizzato, secondo i principi di "legalità" e di "cultura sportiva".
Tutti i soci hanno pari diritto di voto per l’elezione degli Organi dell’Associazione. nonché per le modifiche statutarie e regolamentari. |
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ART. 3 - ORGANI
Gli Organi preposti al funzionamento dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea Generale dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) i Vice-Presidenti;
5) il Segretario;
6) i Segretari Organizzativi;
7) l’Ufficio di Presidenza.
L’Ufficio di Presidenza rappresenta un organo meramente consultivo,che viene istituito facoltativamente dal Presidente. Lo stesso Presidente nomina a sua insindacabile decisione i componenti che possono essere anche non soci e durano in carica per lo stesso periodo in cui il Presidente ricopre tale ruolo; l’organo si scioglie se viene meno per qualsiasi motivo il Presidente.Il nuovo Presidente avrà facoltà di rinominare lo stesso organo.
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’ Associazione.
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ART. 4 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’Organo direttivo dell’Associazione., è formato da 13 membri ed è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci, con votazione alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci secondo le condizioni previste dal presente Statuto.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere rieletti alla fine del mandato.
Del Consiglio Direttivo possono far parte solo ed esclusivamente i Presidenti delle Sezioni esterne.
Il Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza assoluta, elegge, un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario ed due Segretari Organizzativi, individuando altresì il Consigliere delegato. Il Consiglio può altresì attribuire deleghe specifiche a singoli Consiglieri, stabilendone modalità, termini e denominazione.
Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, è assente per tre riunioni consecutive, decadrà dalla carica automaticamente ed è sostituito per il restante periodo del quadriennio dal primo dei non eletti nella lista elettorale di riferimento. Allo stesso modo è sostituito il membro cessato per qualsiasi motivo. Nel caso in cui nella lista elettorale di riferimento non ci fossero ulteriori soggetti, il Consiglio Direttivo procede su proposta del Presidente con l’istituto della cooptazione a sostituire i consiglieri mancanti, fino ad un massimo di 3 consiglieri, scegliendoli tra coloro che hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla restante parte del mandato consiliare in corso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno cinque membri dello Consiglio stesso.
Spetta al Consiglio Direttivo di realizzare il programma di attività dell’Associazione quale approvato dall’Assemblea dei Soci; di amministrare il patrimonio e gli incassi sociali; di sottoporre annualmente all’Assemblea dei Soci il rendiconto della gestione presentato dal Segretario; di stabilire l’importo delle quote annue di associazione, di deliberare sull’ammissione dei soci, nonché ogni altro compito di ordinaria amministrazione che impegna l’Associazione a contrarre obbligazioni per importi di valore superiore alla delega operativa conferita al Presidente e di straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo esprime altresì il proprio parere sull’eventuale bilancio di previsione predisposto dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può affidare particolari mansioni di carattere organizzativo a terzi anche non facenti parte del Consiglio. Può anche, quando ne sia il caso, istituire appositi Comitati con specifiche mansioni organizzative e Commissioni di Lavoro.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri.
Nel caso di dimissioni contemporanee o congiunte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà dichiarato decaduto e si dovranno indire nuove elezioni.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede sociale.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a consegnare il libro verbali al Presidente.
Ogni segnalazione di inadempienza statutaria, che dovesse pervenire al Consiglio Direttivo, deve essere oggetto di specifica trattazione e deliberazione.
E’ facoltà dei componenti il Consiglio Direttivo di proporre una mozione di sfiducia nei confronti dell’operato del Presidente e qualora, mediante votazione segreta, detta mozione venga approvata a maggioranza assoluta, il Presidente decadrà automaticamente dal suo incarico, senza peraltro perdere la qualifica di Consigliere.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocati i Coordinatori di Area al fine di partecipare alle discussioni su argomenti che attengono le loro specifiche competenze o come consulenti su specifici aspetti. Le persone appositamente e formalmente convocate a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.
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ART. 5 - PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTI, SEGRETARIO, SEGRETARI ORGANIZZAZIVI E CONSIGLIERE DELEGATO
Al Presidente spettano:
a) Rappresentanza legale dell’Associazione;
b) Compiere atti di ordinaria amministrazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio;
c) Convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci;
d) Direzione amministrativa dell’Associazione;
e) Stipulazione dei contratti dell’Associazione;
f) Rappresentanza dell’Associazione in giudizio;
g) Sovraintendenza di tutti gli Uffici dell’Associazione;
h) Assunzione, in caso si urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.
Il Presidente rappresenta altresì a tutti gli effetti l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, cura che ne vengano eseguite le deliberazioni e relaziona sull’andamento dell’Associazione.
Il Vice-presidente anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o di inadempimento e per quegli incarichi che il Presidente ritenga opportuno affidargli nell’interesse dell’Associazione. Ogni delega di carattere permanente dovrà essere iscritta nei verbali del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può nominare un proprio Segretario di Presidenza con funzioni puramente esecutive che agisce su incarico e sotto la direttiva del Presidente; tale nomina, essendo fiduciaria, decade contestualmente alla decadenza del Presidente.
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; tiene l’archivio e la corrispondenza; provvede al tesseramento dei Soci e mantiene aggiornato il relativo elenco, provvedendo inoltre a tutte le incombenze relative ai Soci ed al funzionamento corrente dell’ Associazione. Il Segretario tiene l’inventario di tutti i beni dell’Associazione e la contabilità. Il Segretario provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale, da sottoporre al Consiglio Direttivo nonché l’eventuale bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Segretario conserva ed aggiorna tutti i registri ed i documenti e li tiene a disposizione per ogni eventuale richiesta di ispezione da parte dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Segretario provvede anche alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese .
Ai Segretari Organizzativi spettano compiti di organizzazione, di direzione e di coordinamento, sia a livello di rapporti interni ovvero tra gli stessi associati, tra gli associati ed i diversi livelli di organizzazione e di governo dell’Associazione, sia a livello di rapporti esterni ovvero tra gli organi di governo, i livelli di organizzazione dell’Associazione e gli Enti, le Istituzioni e le altre Organizzazioni esterne, ecc.
Il Consigliere Delegato opera in virtù della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità, i termini e la denominazione in essa prescritte.
Il Presidente ed il Segretario curano, per quanto di rispettiva competenza, l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed il Segretario hanno disgiuntamente la rappresentanza esterna dell’Associazione per quanto riguarda i rapporti con gli Istituti di Credito presso i quali gli stessi possono aprire e chiudere i conti. Quanto poc’anzi espresso necessiterà comunque di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed il Segretario hanno firma disgiunta per tutti i pagamenti che costituiscono adempimento di obbligazioni regolarmente assunte dall’Associazione. Fuori da tali ipotesi, tutti i pagamenti aventi ad oggetto atti di ordinaria amministrazione devono essere eseguiti con la firma congiunta del Presidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire ulteriori facoltà di firma disgiunta e/o congiunta, stabilendo limiti di spesa.
Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario, i Segretari Organizzativi ed il Consigliere Delegato sono responsabili nei confronti dell’Associazione secondo le norme del mandato e possono concludere, anche separatamene, accordi e/o contratti per iniziative che possono comportare benefici all’Associazione.
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ART. 6 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A carico dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per comportamenti antistatutari, antisociali o che comunque ledano gli interessi o il prestigio dell’Associazione:
a) l’avvertimento;
b) la sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
c) la decadenza da cariche statutarie;
d) la radiazione dall’Associazione.
Le sanzioni di cui sopra sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione delle discolpe del soggetto interessato.
Qualsiasi socio il cui associato che, in contrasto con le finalità associative, si rendesse responsabile di atti di violenza o di discriminazione razziale per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive sarà espulso con effetto immediato. Identico provvedimento sarà assunto, a prescindere da qualsiasi ulteriore accertamento, nei confronti dei soci i cui associati siano destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO), o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L’espulsione è decretata dal Presidente (o, in sua vece, da un Vice-Presidente) immediatamente dopo aver avuto contezza dei fatti che impongono l’adozione di tale provvedimento. Il ricorso non sospende l’efficacia della decisione del Presidente. In caso di revoca del provvedimento amministrativo o di assoluzione nel processo penale, il socio espulso ha facoltà di riottenere la riammissione. Le Organizzazioni associate sono tenuti ad assumere identici provvedimenti nei confronti dei propri soci che si rendessero responsabili delle predette condotte. In difetto, le Organizzazioni saranno assoggettati all’espulsione dall’Associazione. |
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ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio, sia ordinario che simpatizzante, si perde:
a) Per dimissioni;
b) Per radiazione a causa di azioni ritenute dannose o che siano di grave pregiudizio al regolare funzionamento dell’Associazione o alla sua immagine presso i terzi e per azioni antistatutarie nonché per quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’articolo denominato "Provvedimenti disciplinari";
c) Per il mancato pagamento della quota annuale. |
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ART. 8 - COORDINATORE AREA
Le aree di riferimento sono determinate dal Consiglio Direttivo.
I Coordinatori di Area saranno nominati dal Consiglio Direttivo ed opereranno nella propria area di riferimento attenendosi allo statuto dell’Associazione e sottoponendo al Consiglio Direttivo per l’approvazione ogni iniziativa non contemplata espressamente nel presente Statuto. La nomina, essendo fiduciaria, decade contestualmente alla decadenza del Consiglio Direttivo.
Le funzioni del coordinatore sono quelle di:
· Collaborare con il Consiglio Direttivo nell’attività di promozione, organizzazione e sviluppo delle Organizzazioni di tifosi al fine di rendere più efficiente il perseguimento delle finalità per cui sono sorti;
· Collaborare con il C.D. per l’attuazione delle missione associativa e dell’oggetto statutario, operandosi per l’attuazione di quanto deliberato dagli Organi dell’Associazione entro i termini previsti dalle deliberazioni stesse.
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ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’assemblea Generale dei Soci è il supremo organo deliberativo dell’Associazione ed è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione ai sensi dell’art.2 dello Statuto.
I compiti devoluti all’Assemblea sono:
a) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
b) Discutere ed approvare le linee guida dell’attività associativa predisposte dal Consiglio Direttivo;
c) Discutere ed approvare il conto consuntivo della gestione;
d) Discutere ed approvare le modifiche dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
e) Esprimere, inoltre, il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.
L’Assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario che va dal 1° Luglio al 30 giugno. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che può avvenire se non sono trascorse almeno 24 ore dall’orario stabilito per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del primo comma dell’art.21 c.c. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, partecipando al voto almeno i 3/4 degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell’ultimo comma dell’art.21 c.c.
Per essere ammessi all’Assemblea, i Soci dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità oppure ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci ed in questo caso sarà convocata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta a ciascun Socio e pubblicazione sul sito web dell’Associazione, dell’avviso di convocazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per adunanza. L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e con l’elenco delle materie da trattare. La comunicazione scritta di convocazione ai Soci ha luogo per posta elettronica o per posta ordinaria all’indirizzo che ciascun associato è tenuto a comunicare all’atto dell’iscrizione. Il tabulato dell’editor di posta elettronica dell’Associazione costituisce piena prova dell’invio al socio della comunicazione di convocazione di assemblea. La mancata lettura del messaggio da parte dell’Associato non inficia in alcun caso la comunicazione, purchè l’avviso di convocazione dell’assemblea sia stato tempestivamente pubblicato sul sito web dell’Associazione. Eventuali variazioni di indirizzo devono essere comunicate per posta ordinaria od elettronica all’Associazione e divengono efficaci dopo sette giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte dell’Associazione.
Le delibere delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti. |
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ART. 10 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea indice tra gli associati, ogni quadriennio olimpico, l’assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell’Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.
Le elezioni avvengono con il sistema del “voto di lista".
Operazioni pre-elettorali:
L’Assemblea dei soci per le elezioni del Consiglio Direttivo, deve essere indetta almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Le candidature, che devono essere sottoscritte, per l’elezione del Consiglio Direttivo sono fatte sulla base di liste elettorali contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio Direttivo eventualmente aumentato fino ad un massimo di tre unità.
Le liste elettorali devono essere presentate da almeno 5 soci sottoscrittori, diversi dai candidati.
È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.
Le liste devono pervenire presso la sede indicata dal Consiglio Direttivo il giorno antecedente l’Assemblea elettiva affinché possa essere valutata la conformità della lista e la sua ammissibilità in caso di espressione del voto in modo “diretto" ed entro i dieci giorni antecedenti l’Assemblea in caso di espressione del voto anche per “corrispondenza"; sul sito web sono altresì pubblicate le liste ammesse nonché tutte le informazioni di dettaglio per la corretta espressione del voto per corrispondenza.
Operazioni elettorali:
Le operazioni di voto devono garantire la segretezza del voto. Esse si svolgono senza intervalli e sono immediatamente seguite dallo spoglio delle schede e dalla proclamazione degli eletti.
Ogni Socio può esprimere il proprio voto per una sola delle liste ammesse alle elezioni.
Non è possibile esprimere preferenze per singoli candidati. A tal fine ad ogni socio viene consegnata una scheda elettorale con l’indicazione delle liste depositate con i nomi dei candidati e contrassegnate da un contrassegno, da un numero o da un motto.
Il voto si esprime con un segno sulla lista prescelta. È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.
Qualsiasi ulteriore o diverso segno su parti diverse dal numero rende nulla la scheda.
Risulteranno eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero dei voti validamente espressi.
In caso di parità tra le prime due liste, si ripetono le elezioni.
Se è ammessa alle votazioni una sola lista per l’organo da eleggere, si procede all’elezione per acclamazione nel corso dell’assemblea che precede le operazioni di voto.
A conclusione delle votazioni e degli scrutini, si procede alla proclamazione degli eletti e se ne pubblica il risultato sul sito web.
Modalità di espressione del voto:
Il voto può essere espresso:
1. Direttamente, da parte dei Soci presenti nell’Assemblea;
2. Per corrispondenza, qualora il numero degli associati sia superiore a cento.
In tale ultimo caso, il Socio che prevede di non partecipare all’Assemblea invia per posta al Presidente la propria scheda elettorale. La scheda elettorale con l’espressione del voto deve essere inserita in una busta anonima sigillata. Quest’ultima, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (per le Organizzazioni costituite nella forma di associazione del loro legale rappresentante) e, se necessario, dalla copia di un documento comprovante la regolarità della posizione associativa, dovrà essere inserita in una seconda busta che, dopo l’accertamento dell’identità del Socio, verrà conservata separatamente, al fine di permettere lo spoglio anonimo della scheda elettorale.
La dichiarazione di voto è effettuata esclusivamente a mezzo dell’apposita scheda pubblicata sul sito web dell’Associazione o inviata dal Consiglio Direttivo.
Requisiti soggettivi dei candidati:
Il candidato che si presenta alle elezioni dovrà essere socio o referente di un’Organizzazione associata all’Associazione. e dovrà in via successiva qualora eletto, dimettersi dall’eventuale carica già ricoperta nell’ambito dell’Associazione od in altri Organismi che perseguono scopi simili a quelli che si propone l’Associazione o comunque in contrapposizione con essa.
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ART. 11 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o a seguito di domanda motivata di almeno un decimo dei Soci, propone all’Assemblea Generale dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed all’eventuale regolamento. Il progetto di modifiche deve essere messo a disposizione dei Soci sul sito web dell’associazione. Le modifiche allo Statuto ed all’eventuale Regolamento si considerano approvate con la maggioranza assoluta dei voti, partecipando al voto almeno i 3/4 degli associati.
Anche in tale caso, la votazione potrà essere effettuata secondo le modalità indicate per le elezioni del Consiglio Direttivo, avendo riguardo che le modifiche statutarie proposte saranno inviate ai Soci e pubblicate sul sito web dell’Associazione. |
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ART. 12 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell’art. 21 c.c.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo. |
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ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi associativi hanno la durata dal primo luglio al 30 giugno ed il bilancio d’esercizio deve essere approvato entro i quattro mesi dalla chiusura. |
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ART. 14 - ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) Quote o contributi associativi dei soci in conformità alla delibera del Consiglio Direttivo;
b) Contributi una tantum dei soci anche per spese ed impegni straordinari per la gestione dell’Associazione;
c) Contributi di terzi, erogazioni e/o donazioni ed eredità;
d) Altre entrate in conformità alle finalità istituzionali;
e) Ricavi derivanti da attività economiche svolte in relazione al perseguimento delle finalità associative;
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ART. 15 - RENDICONTO E PATRIMONIO
Le entrate e le uscite verranno rilevate in termini di cassa attraverso un rendiconto finanziario e la differenza annuale tra i ricavi e i costi costituisce l’avanzo, il disavanzo o il pareggio dell’attività svolta.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal Fondo comune. Fanno parte del patrimonio gli immobili, i mobili, i valori, i lasciti, le donazioni e le disponibilità di cassa contanti, di titoli, i conti presso le banche, uffici postali o altri enti pubblici anche a titolo di cauzione o deposito.
Il Bilancio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Bilancio di previsione, qualora predisposto, costituisce di fatto un programma operativo e gestionale. In tale caso le previsioni in esso riportate non sono vincolanti e si configurano come previsioni budgetarie. Le previsioni devono essere elaborate secondo un criterio prudenziale di gestione cercando di determinare le entrate e le uscite che si andranno a sostenere o a realizzare in base alle proiezioni dei dati in possesso alla data di predisposizione del Bilancio di previsione ed agli impegni ed alle iniziative già programmate e deliberate dai rispettivi Organi dell’Associazione.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
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ART. 16 - ATTIVITA’ DI NATURA NON COMMERCIALE
L’Associazione. non svolge attività di natura commerciale in quanto l’attività svolta nei confronti degli associati è in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.
Tuttavia se per fini connessi all’attività sociale viene svolta qualche attività che fiscalmente viene considerata di natura commerciale dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi di legge (civili e fiscali). I risultati economici dell’attività commerciale anche occasionale confluiscono nel bilancio consuntivo dell’Associazione.
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ART. 17 - OBBLIGHI FISCALI
L’Associazione svolge attività istituzionale di cui all’art.1 dello Statuto e quindi la stessa non è di natura commerciale; pertanto nessun obbligo fiscale deve essere ottemperato per le attività statutariamente svolte nei confronti dei propri associati giusto il disposto dell’art.4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e dell’art.148 e 143 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Eventuali modificazioni al regime fiscale previsto dal precedente capoverso non comportano modifiche al presente Statuto in quanto le stesse si applicano per effetto della stessa Legge che li disciplina.
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ART. 18 - LOGO DELL’ASSOCIAZIONE
Le Organizzazioni associate all’Associazione possono fare uso del marchio nella propria corrispondenza ed abbinarlo, anche nelle comunicazioni con i terzi, alla propria denominazione. Le Organizzazioni associate potranno inoltre farne uso nelle pubblicazioni di carattere commemorativo e celebrativo.
Le Organizzazioni associate che intendono utilizzare il marchio per fini diversi da quelli autorizzati, dovranno inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione. E’ fatto esclusivo obbligo al Consiglio Direttivo di autorizzare l’uso del marchio mediante autorizzazione scritta al richiedente. L’inosservanza della predetta disposizione e l’utilizzo improprio del marchio autorizza il Consiglio Direttivo ad attuare tutti quei provvedimenti di merito a carico della parte inadempiente.
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ART. 19 - CARICHE ONORIFICHE
Il Consiglio Direttivo o l’Assemblea dei Soci possono prevedere l’istituzione di cariche onorifiche e benemerite.
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ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente statuto abroga e sostituisce il precedente statuto ed entra in vigore il primo giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci o dalla data di approvazione a mezzo referendum propositivo. |
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ART. 21 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle disposizioni di legge in materia.
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